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Com’è difficile fare politica in Italia da parte di chi indossa una uniforme.
Reputiamo che regole e regolamenti vengano sempre secondi rispetto alla nostra cara e bella Costituzione.
L’art. 3 della Costituzione recita “Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso,
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali…La seconda parte dell’art. 3 prosegue dicendo…. È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e
l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione
politica, economica e sociale del Paese….
E’ obbligo quindi della Repubblica rimuovere tutti quei lacci e
lacciuioli che impediscono alle donne e agli uomini in uniforme di
godere appieno degli stessi diritti dei restanti cittadini italiani.
A tal proposito proponiamo la lettura di un interessante intervento di Cleto Iafrate.
Il Militare e la Politica.
Scelta d’amore oppure matrimonio combinato?
SOMMARIO: 1. Il Fatto - 2. Cornice storica pre-repubblicana - 3. I
lavori dell’Assemblea costituente e le norme costituzionali – 4. Le
norme ordinarie attuative dell’art. 98 della Costituzione - 5. Il
carattere educativo della disciplina militare – 6. L’obbedienza militare
- 7. La regola dell’onore militare - 8. Considerazioni conclusive
1. Il Fatto
Un giovane carabiniere – in possesso di una laurea in giurisprudenza e
in procinto di conseguirne una seconda in scienze politiche -
nell’agosto del 2010 s'iscrive ad un partito, allo scopo di partecipare
attivamente alla vita politica del nostro Paese.
Si tratta di un partito che, all’epoca dei fatti, poteva definirsi
d’opposizione, oggi non saprei. Una formazione politica, quindi, che
intercettava il dissenso dei cittadini nei confronti delle scelte
politiche dell’allora maggioranza di governo; soprattutto in tema di
giustizia e fisco.
In materia di giustizia, per esempio, il programma di quella formazione
politica prevede la rivisitazione dei termini di prescrizione dei
processi, in modo da ridurre al minimo i casi d’impunità.
In tema fiscale, oltre ad esprimere assoluta contrarietà ai condoni, propone:
- la detrazione del maggior numero possibile di spese, in modo da far emergere il sommerso e ridurre così l’evasione fiscale;
- l’eliminazione degli studi di settore, ritenendo che costituiscano un incentivo all’evasione;
- l’innalzamento fino al 20% della tassazione sulle rendite finanziarie;
- la reintroduzione del falso in bilancio e pene più severe per chi commette reati di tipo finanziario o societario.
Il militare all’interno del partito assume anche un incarico di
responsabilità; ma in una regione diversa (Piemonte) rispetto a quella
in cui presta servizio (Umbria).
Quando il carabiniere notizia i suoi superiori dell’impegno politico
assunto, questi aprono nei suoi confronti un procedimento disciplinare.
Al militare viene contestata la “lesione del principio di estraneità
delle forze armate alle competizioni politiche” e viene aperto nei suoi
confronti un procedimento disciplinare. Il carabiniere, allo scopo di
evitare ulteriori e più gravi conseguenze disciplinari, presenta un
ricorso gerarchico nel quale ipotizza di essere vittima di un’arbitraria
e ingiustificata disparità di trattamento.
Fa presente che l’Amministrazione ha tollerato e consentito ad altri
militari di svolgere attività politica, presumibilmente perché iscritti
ad un altro partito. Negli atti del ricorso segnala almeno cinque nomi
di altrettanti militari in servizio attivo nell’Arma che militano tra le
file di un opposto schieramento politico, i quali, tra l’altro, sono
stati anche eletti consiglieri ed assessori in diversi comuni laziali.
Il militare rileva che in nessuno di questi casi l’Amministrazione ha
avviato dei procedimenti sanzionatori, come se l'esercizio dei diritti
politici fosse legittimo soltanto se attuato nei confronti di
determinate formazioni politiche. Il carabiniere non riesce, però, con
queste argomentazioni ad evitare la sanzione disciplinare, che
puntualmente arriva. Il procedimento disciplinare, infatti, si conclude
con l'irrogazione di 5 giorni di consegna di rigore. Si tratta della più
grave delle sanzioni disciplinari, assimilabile all’espiazione
carceraria prevista per i più gravi reati penali con l'obbligo di
scontare la "pena" nel proprio alloggio in caserma (l'equivalente degli
arresti domiciliari per un comune cittadino). Ne parlerò nel quinto
paragrafo.
A quel punto, il cittadino militare, dopo aver scontato la pena, decide
di invocare il Tribunale amministrativo regionale competente per
difendere i suoi diritti costituzionali.
Il TAR per l'Umbria il 22 dicembre 2011, con la sentenza nr. 146/2011,
non solo dà ragione al carabiniere ma addirittura condanna
l'Amministrazione al pagamento di tutte le spese legali e processuali.
Questi sono i fatti. La vicenda mi offre lo spunto per proporre una
riflessione sul valore educativo della disciplina militare ed i suoi
riflessi sull’obbedienza del militare.
Partirò da lontano.
2. Cornice storica pre-repubblicana
Il ruolo svolto dalle Forze armate, dalla proclamazione del Regno
d’Italia in poi, è stato, oltre a quello di difesa dei confini, anche, e
a volte soprattutto, di repressione delle istanze democratiche che si
ponevano, di volta in volta, in conflitto con gli orientamenti del
governo centrale.
Si consideri che nel Regolamento di disciplina militare, entrato in
vigore l’1 gennaio 1860 (approvato con R.D. 30 ottobre 1859), per la
prima volta nella storia dei regolamenti militari, viene inserita una
premessa introduttiva. In essa si afferma che l’esercito è istituito
prima “per sorreggere il trono” e poi per “tutelare le leggi e le
istituzioni nazionali” (una copia dell’edizione originale è reperibile
presso la biblioteca dell’istituto geografico militare di Firenze).
All’indomani dell’unità d’Italia, le truppe garibaldine, composte
prevalentemente da contadini del sud, non furono accettate nei quadri
dell’esercito regolare (a causa, probabilmente, del ragionamento alla
base di quella premessa). Si preferì, piuttosto, recuperare i quadri del
vecchio esercito borbonico sconfitto; ciò fu possibile grazie anche
all’influenza di una classe di ufficiali che proveniva dalla vecchia
nobiltà terriera o dall’alta borghesia. Delle truppe garibaldine,
entrarono a far parte dell’esercito regolare solamente gli ufficiali,
che, tra l’altro, furono posti, per la massima parte, in disponibilità o
in aspettativa.
Per queste e altre ragioni il popolo sentiva l’esercito staccato dalla
vita civile e l’esercito stesso si sentiva escluso e separato da questa.
La frattura diventò ancor più evidente tra il 1861 e il 1865, quando
l’esercito fu impiegato per reprimere le istanze dei contadini contro il
governo. I più determinati erano i contadini siciliani che
parteciparono alle proteste armati di forconi. Si consideri che la
ricchezza, all’epoca, era iniquamente distribuita; essa era detenuta
quasi esclusivamente da un ristrettissimo numero di latifondisti mentre
la massa di braccianti agricoli era ridotta alla fame e viveva in uno
stato di miseria e sfruttamento. Sempre a quel tempo, non esisteva
ancora lo stato sociale e i lavoratori erano totalmente privi di tutele.
Il lavoro era, per così dire, totalmente flessibile, ciò determinava
l’accettazione di condizioni lavorative ai limiti della schiavitù da
parte di un sempre crescente numero di disperati.
L’azione di repressione dei contadini fu favorita anche da una
disciplina militare rigida e improntata all’obbedir pronto e assoluto.
Giolitti, in un discorso tenuto nel settembre del 1900, affermò che le
questioni sociali erano più importanti di quelle politiche e che
sarebbero state esse in avvenire a differenziare i vari gruppi politici
gli uni dagli altri.
Egli precisò chiaramente la sua posizione, nei seguenti termini:
"Il paese, dice l'On.le Sonnino, è ammalato politicamente e moralmente,
ed è vero; ma la causa più grave di tale malattia è il fatto che le
classi dirigenti spesero enormi somme a beneficio proprio, quasi
esclusivo, e vi fecero fronte con imposte, il peso delle quali cade in
gran parte sulle classi più povere. Noi abbiamo un gran numero di
imposte sulla miseria: il sale, il lotto, la tassa sul grano, sul
petrolio, il dazio di consumo ecc.; perfino le tasse sugli affari e le
tasse giudiziarie sono progressive a rovescio. Quando nel 1893, per
stringenti necessità finanziarie, io dovetti chiedere alle classi più
ricche un lieve sacrificio, sorse da una parte delle medesime una
ribellione assai più efficace contro il governo che quella dei poveri
contadini siciliani; e l’On.le Sonnino, andato al governo dopo di me,
dovette provvedere alle finanze rialzando ancora il prezzo del sale e
il dazio sui cereali. Io deploro quanti altri mai la lotta di classe;
ma, siamo giusti, chi l'ha iniziata?".
La frattura tra i militari e la società civile raggiunse il suo apice
nell’agosto del 1917. Mentre gli operai protestavano a Torino contro la
mancanza di pane, intervenne l’esercito con le autoblindo. La rivolta,
durata tre soli giorni, costò ai dimostranti ben 35 morti.
Fu questo progressivo e sempre più accentuato distacco dalla società
civile che consentì al fascismo di trovare facile esca nei quadri
medio-alti dell’esercito. I quali svolsero un ruolo decisivo nella presa
del potere da parte di Mussolini. Furono proprio i capi delle forze
armate, chiamati a consulto, a sconsigliare al re l’intervento. Alla
richiesta del re sulla convenienza di affidare all’esercito la difesa
del governo liberale decretando lo stato di assedio, Diaz e Pecoro
Giraldi diedero la famosa risposta: “L’esercito farà il suo dovere, ma è
bene non metterlo alla prova”.
Durante il fascismo, i tre capi di stato maggiore trovavano un limite al
loro potere soltanto nella persona del ministro da cui ciascuno
dipendeva, cioè nella persona di Mussolini che era ministro della
guerra, della marina e dell’aeronautica e manteneva separate le tre
amministrazioni (Tratto da “Forze armate e costituzione” di F. Pinto,
Marsilio editore 1979).
3. I lavori dell’Assemblea costituente e le norme costituzionale
All’Assemblea costituente si chiedeva, innanzitutto, di ricucire la
frattura tra l’esercito e la società civile e di creare i presupposti
affinché non si realizzassero mai più le condizioni per una così
rischiosa separazione.
Il dibattito si concentrò tutto intorno al cuore del problema: come
armonizzare l’ordinamento speciale (esistente) delle Forze armate con
l’ordinamento democratico nascente.
Ripercorro alcuni punti salienti dei lavori della Costituente, utili per la bisogna.
a) Venne subito ritenuta primaria l’esigenza che l’esercito dovesse
“perseguire le sue altissime finalità senza l’influenza di orientamenti
politici.” Si sottolineò che “L’esercito è fatto per difendere la
patria: la patria si difende sotto qualsiasi regime e con qualsiasi
orientamento politico. L’educazione dei giovani, che devono essere
portati anche al sacrificio estremo della vita, deve essere lasciata
nelle mani di persone le quali non soffrano, in alcun modo, né
l’influenza né il timore degli atteggiamenti politici” (Mastroijanni,
Prima sottocommissione, 15 novembre 1946).
b) Giolitti dichiarò: “l’adozione del termine “spirito democratico”
dimostra che si vuole avere semplicemente questa garanzia: la garanzia
di quello che è il denominatore comune di tutti i partiti che hanno
diritto di parlare e di fare sentire la loro voce in una libera
assemblea, in un’assemblea democratica come questa” (Ass. cost., 20
maggio 1947).
c) Azzi fece presente che sarebbe stata necessaria una “modifica della
vita dell’esercito (modificando) la mentalità degli ufficiali e
modificando anche il regolamento di disciplina” (Ass. cost., 21 maggio
1947).
Come noto, il dibattito culminò con la stesura dell’ultimo comma
dell’art. 52 Cost., il quale sancì che “L’ordinamento delle forze armate
si informa allo spirito democratico della repubblica”.
E’ utile ripercorrere brevemente anche il dibattito che ruotò intorno
alla stesura dell’articolo 98 della Costituzione, a mente del quale “Si
possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai
partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio
attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e
consolari all’estero”.
Durante i lavori preparatori che portarono alla stesura dell’articolo,
si affermò: “se dicessimo nulla in proposito e, ferma restando la norma
generale della libertà del cittadino, per cui ciascuno può iscriversi a
qualsiasi partito, domani potrebbe ritenersi illegittima e
anticostituzionale qualsiasi legge che stabilisce questo divieto per i
carabinieri e le guardie di questura” (Clerici, Ass. cost., 05 dicembre
1947).
Illuminante ai nostri fini fu l’intervento di Nobile: “non conviene a
nessuno che i quadri delle forze armate si mescolino alla politica (in
quanto) esse devono servire a presidiare lo stato e pertanto debbono
essere mantenute fuori e al di spora dei partiti politici” (Nobile, Ass.
cost., 05 dicembre 1947).
In sintesi, si decise che eventuali limitazioni al diritto dei militari
di iscriversi ai partiti politici avrebbero dovuto essere stabilite con
legge ordinaria e che questo rinvio doveva essere necessariamente
previsto dalla stessa Costituzione.
4. Le norme ordinarie attuative dell’art. 98 della Costituzione
E' utile, a questo punto, richiamare le norme ordinarie che regolano i
rapporti tra i militari e la politica, al fine di chiarire se sono state
stabilite con legge limitazioni, ed in che misura, al diritto dei
militari di iscriversi ai partiti politici.
Esse sono contenute nella Legge di principio nr. 382/78, la quale nel
2010 è stata “riordinata” all’interno del Codice dell’Ordinamento
militare (per un approfondimento, vedi “Il Codice dell’Ordinamento
militare e le analogie con i tempi del generale Pes di Villamarina” di
Cleto Iafrate, pubblicazione online).
La normativa è molto chiara. Innanzitutto rileva l’art. 6 della Legge di
principio, il quale al primo comma stabilisce che "Le Forze armate
debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni
politiche". Dal tenore letterale di tale disposizione emerge
chiaramente l’autonomia concettuale e giuridica tra le “Forze armate” ed
i “militari” che le compongono; nel senso che la prima locuzione indica
l’istituzione e non anche i dipendenti della stessa. Infatti, quando il
legislatore ha inteso riferirsi ai singolari militari, quali persone
fisiche, l’ha fatto espressamente, così come accaduto nell’art. 98 della
Costituzione.
Ci si chiede: in quali occasioni il militare rappresenta le Forze armate?
Lo stabilisce il successivo comma 2, secondo cui “Ai militari che si
trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell’art. 5 è fatto
divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti,
associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a
favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o
candidati ad elezioni politiche ed amministrative”.
Il terzo comma dell’art. 5 della medesima legge, stabilisce che le
evocate limitazioni riguardano esclusivamente i militari che si trovano
nelle seguenti condizioni:
“a) svolgono attività di servizio;
b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
c) indossano l’uniforme;
d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o
si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come
tali”.
Pertanto, alla luce delle norme esaminate, i militari che non si trovino
nelle elencate (tassative) situazioni d’impiego ben possono
“partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e
organizzazioni politiche, nonché … svolgere propaganda a favore o contro
partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni
politiche ed amministrative”.
Tali comportamenti devono ritenersi del tutto leciti e legittimi, almeno
fino a quando il Parlamento, e non l’esecutivo o gli stati maggiori,
non varerà una norma che imponga espressamente ai militari il divieto di
iscrizione ai partiti e/o di partecipazione alla vita interna delle
formazioni politiche. Quando, e se, ciò accadrà, il divieto d’iscrizione
dovrà valere nei confronti di tutti i partiti, altrimenti verrebbero
meno gli architravi su cui poggia la nostra democrazia.
5. Il carattere educativo della disciplina militare
La gestione amministrativa dello strumento militare (il cosiddetto
impiego e gestione del personale) prima che fossero istituiti gli Stati
Maggiori era accentrata nelle strutture ministeriali ed era una
prerogativa dell’autorità politica; la quale realizzava efficacemente i
suoi scopi attraverso lo strumento della disciplina militare.
La disciplina militare può essere definita il codice di comportamento
del militare. In caso di violazione delle norme della disciplina, il
militare incorre nelle sanzioni disciplinari.
Storicamente le sanzioni disciplinari, oltre ad avere la finalità
(retributiva) di repressione degli illeciti, avevano uno scopo, per così
dire, educativo. All’interno di una concezione paternalistica della
disciplina militare, il superiore utilizzava lo strumento disciplinare
per correggere ed educare il sottoposto. Il primo regolamento di
disciplina dell’Arma dei Carabinieri sembrerebbe sia stato scritto da un
padre gesuita (probabilmente il fratello di Silvio Pellico) ed è stato
definito una sorta di "catechismo dei buoni sentimenti”. A tal
proposito, si consideri che il regolamento di disciplina del 1964
(abrogato nel 1978) comprendeva delle norme che imponevano al militare
“di non contrarre debiti” e “di avere cura nella scelta della propria
sposa”. Ricordo una vignetta pubblicata tanti anni fa da un giornale
specializzato: due s’incontrano, uno dice all’altro: “come mai i
militari detengono il primato dei matrimoni falliti?” L’altro risponde:
“semplice, loro la moglie mica la scelgono, la propongono”. Scherzi a
parte, quel primato, effettivamente detenuto, è riconducibile, a mio
avviso, ad una normativa sulla mobilità dei militari (in particolare
degli ufficiali) dai profili di dubbia costituzionalità, che provoca
tanta sofferenza all’interno delle famiglie.
La disciplina militare ha subito nel corso della storia profonde
innovazioni, l’ultima nel 1978 con il varo della Legge di Principio
sulla disciplina militare (L. 382/78). Tale legge - fortemente voluta da
Sandro Pertini, eletto Presidente poco prima della sua entrata in
vigore - innovò profondamente il concetto di obbedienza militare,
stabilendo, per la prima volta, che l’obbedienza del militare dovesse
essere non più “assoluta” ma “leale e consapevole”. La legge di
principio, però, rimandava a un Regolamento, da emanare entro i
successivi sei mesi, che avrebbe dovuto recepire quei principi e
disciplinarne solamente gli aspetti di dettaglio.
Il Regolamento attuativo giunse ben 8 anni più tardi (DPR 545/86), cioè
giunse l’anno successivo alla scadenza del mandato del
Presidente-partigiano. Il Regolamento, a parere dello scrivente,
scardinò i principi consacrati nella legge 382/78 in tema di obbedienza
del militare.
Lo fece, però, in maniera indiretta attraverso la regolamentazione degli
aspetti attuativi delle sanzioni di Corpo e dell’istituto della
rappresentanza militare. La rappresentanza militare ne uscì sterilizzata
a causa della gerarchizzazione degli organismi di rappresentanza e
della limitazione dei loro poteri (per un approfondimento sulla
rappresentanza militare, si veda “Diritti dei militari: sillogismi
entimematici ed inaccettabili separatezze” di Cleto Iafrate,
pubblicazione on line).
D'altronde quando si vuole eliminare un pesce dall’acquario, lo si può
fare in due modi: o togliendogli l’acqua, oppure inquinandogliela;
poiché l’acqua non si poteva eliminare perché voluta dal Parlamento,
allora è stata inquinata. Per dirla con una frase ad effetto: “Un
concetto è proclamare un diritto, altro è goderne. Problema urgente non è
il fondamento, ma sono le garanzie” (De Tilla Maurizio).
Vediamo in che modo è stata inquinata “l’acqua” dell’obbedienza leale e consapevole.
Le sanzioni militari si distinguono in sanzioni di Stato e sanzioni di Corpo.
Le sanzioni di Stato non si differenziano, sostanzialmente, dalle
corrispondenti sanzioni previste nel campo del pubblico impiego.
Le sanzioni di Corpo, invece, sono tipicamente militari e la podestà
punitiva è attribuita, esclusivamente, ai superiori gerarchici. Esse
consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna semplice e nella
consegna di rigore.
La sanzione della consegna semplice consiste nel privare il militare
della libera uscita fino ad un periodo massimo di sette giorni
consecutivi (art. 1358, comma 4, D. Lgs. 66/2010).
E’ evidente che la violazione del precetto ha conseguenze che intaccano i
diritti soggettivi di tutti i militari che fruiscono della libera
uscita (identificati dall’art. 741 del DPR 90/2010). Per essi la
sanzione si ritiene penalmente rilevante, poiché l’afflittività della
stessa (pena) è tale da ricomprendere il precetto violato tra le
infrazioni aventi connotazioni penali. Ciò in quanto non è certo facile
dimostrare che l’atteggiamento psicologico e lo stato d’animo del
militare consegnato (privato della libera uscita) siano molto diversi da
quelli di qualsiasi altro detenuto comune posto agli arresti
domiciliari per essersi reso colpevole di reati ben più gravi.
La legge, nel prevedere la sanzione di Corpo della consegna semplice,
però, non tipizza gli specifici comportamenti a causa dei quali la
sanzione può essere inflitta.
Il legislatore, cioè, ha tipizzato i tipi di sanzione, ma ha omesso di tipizzare le violazioni che le stesse censurano.
Il tenore dell’art. 1352 del D.Lgs. 66/2010 appare estremamente
generico, potendosi riferire a tutte le mancanze previste dal codice di
disciplina: la norma, infatti, afferma che “costituisce illecito
disciplinare ogni violazione dei doveri del servizio e della disciplina
militare sanciti dal presente codice, dal regolamento, o conseguenti
all'emanazione di un ordine. La violazione dei doveri indicati nel
comma 1 comporta sanzioni disciplinari di stato o sanzioni disciplinari
di corpo”.
Non c’è dubbio che la scelta della locuzione linguistica “violazione dei
doveri” si presta, a causa della sua indeterminatezza, alle più
disparate elusioni dei fondamentali diritti del militare.
Per avere un’idea circa la genericità della norma, si consideri che tra i
doveri del militare v’è anche quello di “avere cura particolare
dell'uniforme e indossarla con decoro” (Art. 720 comma 4 del DPR 15
marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare); di curare il suo aspetto esteriore,
che “deve essere decoroso come richiede la dignità della sua condizione”
(art. 721 del DPR citato); di “tenere in ogni circostanza condotta
esemplare”; di “improntare il proprio contegno al rispetto delle norme
che regolano la civile convivenza”; di “astenersi dal compiere azioni e
dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla
dignità e al decoro” (art. 732). Le norme di tratto prevedono che “la
correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare” (Art.
733). Le norme denominate “senso dell'ordine” impongono al militare di
“compiere ogni operazione con le prescritte modalità, assegnare un posto
per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito” (Art.
734).
E’ a tutti evidente che chiunque può violare una norma di tratto o del senso dell’ordine, se il superiore lo decide.
La consegna di rigore, con cui è stato punito il protagonista del fatto,
invece, si realizza con l’obbligare il militare a restare, per un
determinato periodo non superiore a quindici giorni, in un apposito
spazio della caserma.
Il legislatore regolamentare ha provato a tipizzare ben 55 precetti la
cui violazione è punita con la sanzione della consegna di rigore (art.
751 DPR 90/2010 - già allegato C al RDM). Alcune delle prescrizioni,
però, eludono l’esigenza di specificità e tassatività richiesta dalla
legge, descrivendo condotte del tutto generiche, mediante l’uso di forme
elastiche ed onnicomprensive. Si consideri che viene contemplata tra le
ipotesi di reato punibile con la consegna degli arresti di rigore un
non meglio specificato “comportamento gravemente lesivo del prestigio o
della reputazione del corpo di appartenenza” (punto 17). Ci si chiede,
quali sono tali comportamenti? Tutto è lasciato alla “valutazione” delle
autorità militari.
Ma qual è la linea di demarcazione tra autorità militari ed autorità politiche?
Sono ipotizzabili reciproche interferenze?
Stante la connotazione penale della consegna semplice e di rigore,
ritengo che esse, oltre a violare il principio di legalità e di
tassatività degli illeciti, contrastino con l’art. 13 (libertà
personale) e con l’art. 16 (libertà di circolazione) della nostra Carta
costituzionale. Tali vulnus costituzionali si ripercuotono negativamente
sul principio d’imparzialità e buon andamento di così delicati e vitali
apparati della pubblica amministrazione.
Sembrerebbe che le norme che prevedono le infrazioni punibili con le
sanzioni degli arresti semplici e di rigore si atteggino come un
contenitore all’interno del quale ci può rientrare di tutto; ma proprio
tutto.
Stando così le cose, il militare non è posto in grado di conoscere
preventivamente i comportamenti punibili con la sanzione della consegna.
All'Amministrazione, invece, è attribuita la più ampia discrezionalità
nello stabilire in relazione a quali illeciti infliggere le sanzioni.
A ciò si aggiunga che la finalità “retributiva” sia delle sanzioni che
delle speculari concessioni premiali (elogi, encomi e giudizi annuali
caratteristici) è solo tendenziale (un’idea guida per l’autorità
titolare della potestà); nel senso che non v’è un obbligo assoluto di
“retribuire” ogni mancanza disciplinare con la stessa sanzione.
L’autorità esercita un potere discrezionale che può portare a
valutazioni che non conducono, necessariamente, alla stessa decisione
(sanzione) se ritenuta inopportuna o sconveniente per quella circostanza
o per quel manchevole. Mi spiego. Se due militari compiono entrambi una
medesima azione, censurabile o lodevole, l’uno può venir,
legittimamente, sanzionato o premiato e l’altro no. Ciò è ammissibile in
quanto alla base dell’ordinamento militare v’è la regola dell’onore (di
cui parlerò in seguito).
Si comprende quanto sia illusorio il mito dell’obbedienza consapevole,
giacché l’ordinamento militare è munito di potenti anticorpi per
immunizzare ogni infedeltà alla volontà del Capo. Cioè l’ordinamento è
concepito per piegare l’inferiore alla volontà del superiore, più che al
disposto normativo, e per ricompensare chi è “servizievole”. Attraverso
tali vulnus costituzionali ben si potrebbero insinuare dei pericolosi
comportamenti discriminatori nei confronti dei sottoposti per motivi
ideologici e/o politici.
Al fine di rendere l’idea circa la sconfinata discrezionalità di cui
dispone l’Amministrazione, riporto due casi veramente accaduti. Da fonte
ANSA ed APCOM, datate 17 novembre 2010, si è appreso che un militare
italiano, impegnato in Afghanistan, è stato sanzionato con sette giorni
di consegna “per aver lasciato il suo posto branda in disordine”.
In data 06 giugno 2011, si è appreso (da fonte Grnet.it) che un
sottufficiale è stato sanzionato disciplinarmente con la consegna “per
aver intrattenuto un rapporto sessuale con la propria fidanzata”.
Qualche giorno prima si era sottoposto a visita e l’ufficiale medico gli
aveva prescritto una cura, nonché la raccomandazione di astenersi da
“attività traumatiche di qualsiasi genere”. Alla visita di controllo
successiva, il militare avrebbe ammesso di aver avuto, durante la
degenza, un rapporto sessuale con la fidanzata, perciò è stato punito.
Pare proprio che la sconfinata discrezionalità dell’Amministrazione
militare non si limiti solo ad accertare come sono ripiegate le
lenzuola, ma, addirittura, pretenda di controllare anche cosa vi accade
sotto!
La sanzione della consegna non ha una esclusiva rilevanza interna, come
alcuni sostengono, è giusto il caso di ricordare che essa viene annotata
nella documentazione personale; pertanto ha devastanti effetti sulla
carriera del militare ed incide negativamente sull’assegnazione degli
incarichi, sui trasferimenti, sull’esito dei concorsi interni, sulla
concessione delle ricompense, sull’autorizzazione al NOS. La sanzione
coinvolge anche la sfera personale del militare: ha effetti sulla sua
autostima e sui suoi rapporti con gli altri militari. Si tenga a mente,
inoltre, che ai sensi dell’art. 751 punto 33) del DPR 90/2010
“l’inosservanza ripetuta delle norme attinenti all'aspetto esteriore o
al corretto uso dell'uniforme” (articoli 720 e 721) sono valutate per la
comminazione della consegna di rigore. Inoltre, tra le cause di
cessazione dal servizio permanente, si annoverano “le gravi e reiterati
mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore
(art. 12, 2° comma, lettera c L. 1168/1961)”. Pertanto nel caso si venga
ripetutamente colti in flagranza di uniforme in disordine oppure di
collo peloso (magari a causa di un livello di testosterone troppo alto),
si rischia la risoluzione del rapporto di lavoro oltre che pesanti
conseguenze sulla carriera.
Si ritiene, visto che in gioco vi sono dei diritti soggettivi, che
debbano essere meglio tipizzate le infrazioni punibili con la sanzione
della consegna.
A tal proposito, sono scarsamente condivisibili e destituite di ogni
fondamento le osservazioni di chi, soprattutto in ambienti interni
all’Amministrazione militare, ritiene che sia impossibile tipizzare
tutto.
Basti solo considerare che esistono, perfino, delle leggi specifiche (ad
hoc) che disciplinano la tipologia dei vini d.o.c., a presidio della
loro qualità.
E’ vigente un regolamento europeo (Regolamento CEE nr. 1677/88 del
15/06/88) che tipizza, addirittura, le dimensioni dei cetrioli e vieta
la commercializzazione in area euro di quelli troppo sviluppati
(superiori a dieci centimetri di lunghezza) oppure troppo storti (con
un’altezza dell’arco superiore a 10mm) ovvero che abbiano “lievi difetti
della buccia dovuti allo strofinamento o alla manipolazione”. Non si
comprende per quale motivo in Italia si debbano lasciare vaganti
“cetrioli” di simili dimensioni? (Si ribadisce che la consegna, oltre ad
incidere in modo devastante sulla carriera del militare, può
determinare la sua cessazione dal servizio).
E’ a tutti evidente l’incommensurabilità dei due interessi tutelati:
cioè la protezione di beni alimentari e commerciali (cetrioli e vino) e
la tutela di beni personali ed intrasmissibili (libertà personale e
tutela del posto di lavoro e della giusta retribuzione). I secondi
esigono il rispetto della riserva assoluta di legge, del principio di
legalità e di tassatività dell’illecito.
6. L’obbedienza militare
E’ evidente che una disciplina svincolata dal principio di legalità
provochi una mutazione genetica del concetto di obbedienza militare, che
il legislatore ordinario vuole che sia “leale e consapevole”. Il
poliziotto-militare, infatti, qualora dovesse ricevere un ordine
irregolare, sarà indotto (dalle norme dell’Ordinamento speciale) a fare
sempre la cosa giusta per tutelare se stesso, il suo posto di lavoro, la
sua carriera e la sua serenità. Non rassicura e non convince il
rimedio, basato sull’onore militare, che l’ordinamento (speciale) offre
al sottoposto si trovi in tali circostanze. Il militare, nel caso riceva
“un ordine … la cui esecuzione costituisce manifestatamente reato, ha
il dovere di non eseguire l’ordine ed informare al più presto i
superiori” (art. 729, comma 2, D.P.R. 90/2010); piuttosto che rivolgersi
ad un sindacato esterno ed imparziale. (E’ come dire a cappuccetto
rosso di rivolgersi a un altro lupo più saggio e più canuto, piuttosto
che al cacciatore. – Come potrebbe continuare a vivere felice e
contenta?).
Mi spiego. Se, per ipotesi, un militare decidesse (oggi) di non eseguire
un ordine costituente reato, che garanzie avrebbe il militare (domani)
che quel superiore non lo sorprenda in flagranza di reato di “collo
peloso” oppure di “branda in disordine”? Non lo valuti negativamente in
occasione della redazione dei giudizi annuali caratteristici,
compromettendo, così, la sua carriera? Non lo avvicendi nell’incarico,
oppure non lo trasferisca, con una formula di stile? Sinceramente,
l’ipotesi di un senso dell’onore ad intermittenza (rispetto al momento
in cui si impartisce l’ordine ed a quello in cui si gestisce il
personale) è poco plausibile.
Giunti a questo punto, ci si chiede: Una polizia militare, separata
dallo Stato democratico e posta al di fuori della sua logica, può
garantire il libero articolarsi della dialettica democratica, attraverso
cui si stabiliscono i fini dello Stato?
Stante l’enorme discrezionalità detenuta dalla gerarchia, la democrazia è esente da rischi e minacce?
Si consideri che i 350 mila militari, tra cui i 180 mila poliziotti
militarmente organizzati, oltre a detenere il monopolio della forza
armata, ddispongono di enormi poteri investigativi, possono accedere a
dati sensibili e gestiscono strumenti d’indagine sofisticati. Hanno il
potere di imprimere direzione e verso alle indagini che consentono di
individuare le piste che portano alla verità dei fatti, allo scopo di
ridurre al minimo lo scarto tra verità storiche e verità processuali.
La sconfinata discrezionalità esercitata dai quadri sulla polizia
militarmente organizzata potrebbe avere una qualche incidenza su quello
scarto?
Si pensi ai casi in cui l’obbedienza militare entra in conflitto con le
norme statuali. In questo caso, quale ordinamento prevale, quello
statuale informato ai principi costituzionali oppure quello speciale che
deroga ad essi e pretende di imporsi sul primo in virtù di una pretesa
supremazia speciale basata sulla regola dell’onore? Bel dilemma!
7. La regola dell’onore militare
L’ordinamento militare è riuscito fino ad oggi a rimanere impermeabile
al principio di legalità in virtù della regola dell’onore posta alla
base di alcune essenziali norme regolamentari. E’ proprio la regola
dell’onore a giustificare le deroghe ai principi costituzionali su cui è
basato l’ordinamento statuale.
L’onore militare può definirsi una qualità etico-psicologica,
espressione di tutte quelle virtù caratteriali - quali onestà, lealtà,
rettitudine, fedeltà, giustizia, imparzialità - che procurano la stima
altrui e che sono dal militare gelosamente detenute e custodite,
nell’intimo convincimento della necessità di mantenerle integre.
Le origini della regola dell’onore si perdono nella notte dei tempi e
sono riconducibili al particolare significato che anticamente era
attribuito al giuramento militare.
Il primo giuramento militare di cui si ha memoria, è raccontato da Tito
Livio in un suo scritto, si tratta di un antico giuramento sannita, che
risale al 293 avanti Cristo (per un approfondimento cfr. “Alle origini
del giuramento militare” di Cleto Iafrate, pubblicazione on line).
Ai tempi dell’impero romano il giuramento militare si chiamava
sacramentum militiae, poiché era il mezzo mediante il quale veniva
creato, con il favore degli dei, un nuovo stato personale: lo status
militis. Il giuramento aveva una funzione propriamente sacramentale. I
milites romani, infatti, erano chiamati anche “sacrati”. Essi, a seguito
del rito sacro, ricevevano dagli dei un supplemento di forza, di
coraggio e, soprattutto, di purezza.
Da quest’ atmosfera, ammantata di sacralità e di rinnovata purezza
ricevuta con il favore degli dei, trovò facile accoglienza la regola
dell’onore militare, su cui si fonda il principio di supremazia
speciale, che ancora oggi, anacronisticamente, sopravvive nelle norme
regolamentari che derogano ai principi costituzionali, quali, per
esempio, le sanzioni di corpo e la disciplina della rappresentanza
militare.
In altre parole, il principio di supremazia speciale si fonda su un
ragionamento molto semplice: “Poiché io sono depositario di senso
dell’onore, la mia volontà costituisce principio di legalità
(all’interno del comparto militare); quindi posso decidere, di volta in
volta, quali sono le infrazioni che danno luogo alle punizioni; posso
decidere chi trasferire, chi punire e chi ricompensare. All’interno di
questa “insula felix” il principio di legalità non può e non deve
approdare”.
Dalla regola dell’onore, per esempio, deriva anche la consuetudine
secondo la quale nei rapporti epistolari tra ufficiali di grado elevato
si antepone al nome il titolo di “N.H. il” (in cui N.H. non è il gruppo
sanguigno ma l’abbreviazione di Nobil Homo). Non voglio essere
frainteso, si tratta di una qualità effettivamente meritata dalla
maggior parte degli appartenenti alla categoria, ma non può essere la
prerogativa di tutti gli appartenenti a quella categoria.
8. Considerazioni conclusive
Ritengo che i fatti descritti nel primo paragrafo costituiscano
effettivamente una lesione del principio di estraneità delle Forze
armate dalle competizioni politiche. L’irrogazione della sanzione
disciplinare ha fatto passare il messaggio secondo cui, per esercitare
liberamente i propri diritti politici occorre appartenere ad una
determinata formazione politica, poiché altrimenti s’incorre in sanzioni
disciplinari gravissime. In questo modo si ottiene il risultato di
orientare le coscienze politiche dei propri sottoposti, costringendoli,
con l’utilizzo dello strumento disciplinare, ad astenersi dall’aderire
ad alcune formazioni politiche ovvero ad aderire ad una formazione
piuttosto che ad un'altra.
Stando così le cose, il mito della necessità di difendere l’apoliticità e
la coesione interna delle Forze armate e di polizia militarmente
organizzate - com’è stato tradizionalmente impostato - appare una
semplice illusione e nasconde delle chiare scelte politiche che si
sostanziano nella necessità di subordinare la polizia militare, non
tanto alla difesa dei valori costituzionali, quanto piuttosto alle
esigenze perseguite, attraverso l’apparato esecutivo, dai gruppi più
forti presenti nella realtà civile e sociale del Paese.
La tutela della coesione della compagine militare e della sua
apoliticità deve avvenire all’interno dei principi di garanzia stabiliti
dalla Costituzione e non al di fuori di questi. Altrimenti la
disciplina, da semplice strumento di salvaguardia degli interessi dello
Stato, diventa essa stessa un valore da difendere, cioè diventa il fine,
rischiando, così, di compromettere proprio quegli interessi dello Stato
che bisogna difendere.
Probabilmente, molti dei tentativi di limitare, in tempo di pace, i
diritti costituzionali dei militari, in nome della tutela della
compagine interna, dell’efficienza e dell’apoliticità delle Forze Armate
e di polizia, sono poco sinceri e, a volte, ispirati a secondi fini.
E’ innegabile che la vita militare e il particolare addestramento che
esalta il coraggio e l’amor di Patria sviluppino effettivamente tutte
quelle virtù (onestà, lealtà, rettitudine, fedeltà, giustizia,
imparzialità), altrimenti definite “senso dell’onore”; tali virtù, però,
vanno custodite con delle leggi ad hoc che rafforzino la volontà di chi
le detiene, altrimenti rischiano di frantumarsi sotto l’incidenza di un
potere politico sempre più intrusivo, che seduce e si lascia sedurre.
I militari sono anche uomini con tutte le loro debolezze umane. Con il
giuramento certamente s’impegnano, ma dal giuramento non ricevono dagli
dei alcun supplemento di purezza.
S’impone, pertanto, un esame di coscienza e un ripensamento dell’intero
Ordinamento militare. E’ necessario distinguere il tempo di guerra, in
cui si fronteggiano due eserciti appartenenti a due distinte Nazioni,
dal tempo di pace in cui a fronteggiarsi, spesso, sono diverse
coalizioni politiche, che appartengono alla stessa Nazione.
E’ necessario che l’ordinamento militare sia informato al principio di
legalità e alla riserva di legge, come prevede l’art. 52 della
Costituzione, e, soprattutto, che il cittadino militare sia messo nella
condizione di dire “signornò” in difesa dei valori costituzionali e per
il bene del Paese.
Termino con un riferimento al Vangelo che ritengo attuale in ogni tempo e
fonte di verità ancora tutte da scoprire. La vicenda offre, a mio
avviso, un’utile chiave di lettura dei fatti descritti. Essa vede
protagonisti da una parte i militari posti a guardia del Sepolcro e
dall’altra i capi giudei, preoccupati per la stabilità del loro potere.
“Dichiarate: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato,
mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del
Governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione”
(Mt 28, 13 – 14).
Cleto IAFRATE |
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